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Attività libera

Con l’art. 5 del Decreto Legge 40/2010, che ha interamente sostituito l’art. 6 del T.U., sono state ampliate le tipologie di interventi rientranti nell’attività edilizia libera ovvero realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante denuncia di inizio attività (ora si legga SCIA).

Il nuovo art. 6 conferma, analogamente al vecchio testo, che l’attività edilizia libera dovrà rispettare sia le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali che le altre normative di settore aventi incidenza sull’attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, norme sull’efficienza energetica e quelle del D.Lgs. 42/2004).

Le tipologie di intervento vengono differenziate in due categorie, a seconda che occorra o meno una previa comunicazione all’amministrazione comunale dell’inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dell’interessato (commi 1 e 2).

In questa parte vengono trattate quelle completamente libere.

Gli interventi senza preventiva comunicazione sono le tre tipologie di interventi già contemplate dall’ex art. 6 del T.U., vale a dire:

  1. manutenzione ordinaria
  2. eliminazione di barriere architettoniche (se non comportano la realizzazione di rampe o ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio)
  3. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo (per quest’ultima viene precisata l’esclusione di attività di ricerca di idrocarburi)
  4. installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici
  5. aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

A queste vanno ora aggiunte :

  1. i movimenti di terra, strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
  2. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola (altrimenti, se l’intervento non è legato all’attività agricola, è necessario il permesso di costruire)

Accertarsi sempre se si ricade in area vincolata, in quanto i suddetti interventi potrebbero comunque richiedere il parere di altri Enti

n° 1 allegato disponibile: